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Domande frequenti
giovedì 24 marzo 2022
EREDI

La tassa automobilistica è dovuta dall'erede anche per gli anni non pagati dal parente deceduto. 

Le sanzioni si pagano solo nel caso in cui il de cuius sia deceduto in data antecedente all’inizio del periodo tributario di riferimento.

Se il proprietario dell’auto è morto in data successiva all’inizio del periodo tributario non corrisposto, si paga solo tassa e interessi e non le sanzioni.


Sì, a condizione che nell’istanza venga  allegata una  dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati anagrafici degli eredi.  I coeredi possono conferire ad altro soggetto, che può essere anche un coerede, apposita delega a chiedere ed incassare la somma riconosciuta a rimborso.

Il modulo è scaricabile nella sezione sottostante.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Ho ricevuto una cartella di pagamento. Come procedo?

Per il pagamento o eventualmente la rateizzazione deve rivolgersi esclusivamente agli uffici dell’Agenzia Entrate Riscossione competente per territorio.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Posso pagare il bollo a rate?

No, la tassa automobilistica va pagata per l’intera annualità e non è frazionabile. Fanno eccezione autocarri, veicoli speciali e veicoli ad uso terzi noleggio senza conducente per i quali è prevista la possibilità di pagamenti quadrimestrali.

Per richiedere la rateizzazione è necessario che:

-        il contribuente non abbia altri debiti per tassa automobilistica, anche non ancora accertati o iscritti a ruolo;

-        le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi e relativi accessori, siano complessivamente pari o superiori a 2.000,00 euro.

L’istanza di rateizzazione deve essere presentata, con richiesta scritta, entro 60 giorni dalla data di notifica di un avviso di accertamento, a pena di decadenza.

L’istanza, redatta in carta legale su apposita modulistica, qui allegata, dev’essere inviata a mezzo pec all’indirizzo: risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it oppure spedita, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Regione del Veneto all’indirizzo Direzione Politiche Fiscali e Tributi, Santa Croce, 1187 - 30135 VENEZIA, o presentata all’Ufficio protocollo della Direzione Politiche Fiscali e Tributi, all’indirizzo di cui sopra. Alla domanda va allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del richiedente.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

Dal 02.01.2023 la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per persone con disabilità va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l’apposita cui si accede mediante SPID o CIE.

Clicca su per leggere le guide alla compilazione online della domanda:

- Guida 1 compilazione online per persona con disabilità, familiare o tutore

- Guida 2 compilazione online per delegato

- alla persona con disabilità (ATTENZIONE: NON tutte le disabilità), che risulti UNICA intestataria/locataria/usufruttuaria ecc. del veicolo al PRA, oppure

- al familiare, UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA, che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.

N.B.: la persona con disabilità può essere considerata  di un familiare, quando possiede un reddito complessivo annuo   a euro, oppure dal 1° gennaio 2019,  a euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

(), come da ultimo modificato possono essere considerati familiari fiscalmente a carico, già dall'anno d'imposta 2025, i seguenti soggetti:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- il figlio, compreso quello nato fuori del matrimonio riconosciuto, il figlio adottivo, affiliato o affidato, e il figlio convivente del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché il figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- l'ascendente (genitore, nonno ecc.)   con il contribuente;

- le ulteriori persone elencate nell'art. 433 del Codice civile   con il contribuente o  non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Esse sono:

• i discendenti del figlio;

• gli adottanti;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).


-         

L’esenzione è concessa SOLO se:

1) soggetto CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI (). In questo caso è (* vedi più sotto)

2) soggetto NON VEDENTE O SORDOMUTO ()

3) soggetto CON DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA’ TALE da avere determinato il riconoscimento

Rientra in questa tipologia il soggetto affetto da sindrome di DOWN

4) soggetto CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTO DA PLURIAMPUTAZIONI

I suddetti requisiti sanitari () devono essere stati accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti, i cui verbali di e di , ossia una o più delle . 

Si evidenzia, inoltre, che:

NON BASTA essere in possesso di verbale che riconosca il solo art. 3, comma 3, della legge 104/1992; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle sopra indicate voci fiscali;

NON BASTA neppure essere riconosciuti invalidi civili al 100% o con altra percentuale pur grave di invalidità; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle sopra indicate voci fiscali.

l’indicazione nei verbali, alla voce fiscale, del solo del DPR 495/1992, all’esenzione dal bollo auto, bensì soltanto al contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciabile dal Comune di residenza.


Per veicolo, , adibito alla mobilità della persona con disabilità, purché in presenza dei seguenti

(indicata nella ):

  •  fino a centimetri cubici, per vetture a
  • fino a centimetri cubici, per vetture
  • di potenza non superiore a , per veicoli con motore .


1. (= veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

2. (= veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

3. (= veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)

4. (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria)

5. (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente)

6. (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo).

* Nel solo caso di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449), è necessario l che ha esaminato il caso) in funzione della minorazione di tipo motorio di cui la persona con disabilità, (anche se trasportata), è affetta. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione. Deve risultare anche dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dalla persona con disabilità abilitata alla guida e munita di patente speciale.

Ai sensi   (Legge di stabilità regionale 2023), “…”.

il ha modificato, fra l’altro, l’intero . In particolare, dal 01.01.2026, su tutto il territorio nazionale e non solo sui territori interessati dalla sperimentazione, al , per s’intende .

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, al richiedente. Non si può, quindi, chiedere l'esenzione per un veicolo di cui non si risulta essere più proprietari al PRA.

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, è, altresì, necessario che la persona con disabilità a favore della quale si chiede l'agevolazione fiscale.



1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica pubblica (o integrata presso l'INPS), che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria accertata

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione

(N.B: ai fini dell’esenzione, per persona disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione di minore in condizioni di gravità, il veicolo deve essere adattato. La carta di circolazione deve riportare i dispositivi di guida applicati al veicolo e/o gli adattamenti alla carrozzeria).

3. Copia prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, relativa agli adattamenti previsti per la guida dei veicoli a motore condotti da coloro che hanno la patente speciale (la patente speciale non è richiesta se la persona con disabilità è trasportata e, di conseguenza, non è abilitata alla guida del veicolo).

4. Copia patente speciale, eventualmente rilasciata alla persona con disabilità, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (nel caso in cui la persona con disabilità sia abilitata alla guida del veicolo).


1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato da Commissione medica pubblica (o integrata presso l'INPS), che attesti esplicitamente la condizione di non vedente (sul verbale deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale” o “cieco parziale” o “ipovedente grave”); o sordo (preverbale) o sordomuto;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.


1. Copia verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla commissione medica pubblica, (o integrata presso l’INPS), ove deve risultare esplicitamente la disabilità psichica o mentale. Nel caso di soggetto affetto da Sindrome di Down è sufficiente produrre, ai sensi dell’art. 94, comma 3, della legge 289/2002, il certificato del proprio medico di base attestante la sindrome di Down e il verbale rilasciato dalla competente Commissione medica integrata attestante la sussistenza della , della legge 104/1992 (N.B. leggasi:  );

2. Copia certificato di attribuzione della indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988 o copia della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità;

3. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.


1. Copia verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica pubblica (o integrata presso l’INPS), che attesti espressamente che detta disabilità deriva da patologie che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione o da pluriamputazioni;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

****

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se il veicolo è intestato/locato/in usufrutto, ecc. al richiedente della persona con disabilità, E’ NECESSARIO allegare anche , resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito) attestante:

a) il rapporto di parentela con la persona con disabilità;

b) che la persona con disabilità, non figlio né coniuge, è altresì convivente con il richiedente oppure che la persona con disabilità riceve assegni alimentari dal richiedente non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;

c) che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se a presentare la domanda di esenzione, in nome e per conto della persona con disabilità, è il , occorre allegare anche:

1) copia del provvedimento di nomina da parte del Giudice Tutelare.


, la domanda di esenzione va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi, attraverso l’apposita sezione del cui si accede mediante SPID o CIE.

E’ possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dalla persona con disabilità o dal familiare richiedente, sempre , al link https://modulistica-bolloauto.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche, anche soggetto che, allegando apposita delega sottoscritta dal soggetto richiedente l’esenzione, dovrà accedere mediante il proprio SPID o CIE ed utilizzare l’apposita modulistica ivi presente, .

Il richiedente o suo delegato in caso di delega riceverà all'indirizzo PEC da lui indicato, o per raccomandata A/R anticipata via e-mail, apposito provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione, dalla sua presentazione, (come disposto dalla D.G.R.V. n. 1541 del 30.12.2025), salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione documentale.


Informazioni ed assistenza si trovano:

1) nell'apposita sezione del Portale Bollo Auto della Regione Veneto;

2) agli sportelli regionali attivati nei capoluoghi di provincia ed aperti al pubblico dal MARTEDI' al GIOVEDI' dalle ore 9:30 alle ore 13:00, SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da fissare accedendo al Portale, sezione PRENOTAMI.BOLLO ( https://prenotami.bolloauto.org/b ) appositamente dedicata

Gli indirizzi degli sportelli aperti al pubblico sono i seguenti:

  • Venezia - Santa Croce, 1187

  • Padova - Via degli Scrovegni,9

  • Rovigo – Viale della Pace,1/d

  • Verona - Circonvallazione Oriani, 2M

  • Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 51

  • Treviso - Viale A. De Gasperi, 1

  • Belluno – appuntamenti gestiti solo telefonicamente

3) telefonando al call center regionale anche da cellulare dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.


L’esenzione dal bollo auto concessa avrà la durata indicata nel provvedimento o, in assenza di indicazioni, si intenderà rilasciata a tempo indeterminato, . I beneficiari restano onerati esclusivamente della comunicazione, da effettuarsi utilizzando l'apposito MODULO DICHIARAZIONE PERDITA DEI REQUISITI, (es. trasferimento veicolo, decesso della persona con disabilità, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, perdita dello status di soggetto fiscalmente a carico, ecc.),

in caso di richiesta di trasferimento dell'esenzione da altro veicolo, SE L'ESENZIONE ERA STATA CONCESSA DALL'ALLORA COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE, va presentata alla Regione Veneto UNA NUOVA DOMANDA, completa di tutta la documentazione, con le modalità sopra descritte. Se, invece, l'esenzione è stata concessa dalla Regione Veneto, l'utente può utilizzare l'apposito qui disponibile, da inviare all'indirizzo PEC risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it (a questo indirizzo è possibile effettuare invii da PEC, oppure da indirizzi di semplice e-mail ordinaria purché accompagnati da un valido documento di identità).

In caso di :

il proprietario, o la persona con disabilità, titolari di esenzione rilasciata da altra Regione, a seguito di trasferimento della propria residenza in Veneto, presentare una di esenzione. Ciò al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione Veneto per la concessione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.


Art. 8 L. 449/1997; art. 50 L. 342/2000; art. 30, comma 7, L. 388/2000; L. 104/1992; art. 94, comma 3, L. 289/2002; art. 17, comma 1, lett. f bis) DPR 39/1953; Legge Regione Veneto n. 30 del 23.12.2022 artt. 4 e 8.Circ. Min. Finanze n. 30/E del 27/01/1998, Circ.

MIn. Finanze n. 186/E del 15/07/1998; Risoluzione Agenzia Entrate n.4 del 17.01.2007, Circ. Agenzia Entrate n. 46/E del 11.05.2001, Risoluzione Agenzia Entrate n. 169/E del 04.06.2002.

il ha modificato, fra l’altro, l’intero . In particolare, dal 01.01.2026, su tutto il territorio nazionale e non solo sui territori interessati dalla sperimentazione, al , per s’intende .

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Rimborsi

Il termine di prescrizione coincide con il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del pagamento di cui si chiede il rimborso.

Per richiedere la restituzione è necessario che:

-       ci sia una tassa automobilistica regolarmente versata;

-      il periodo per il quale il contribuente non ha goduto del possesso del veicolo sia pari ad almeno un quadrimestre, calcolato dal mese successivo a quello dell’evento fino a quello di scadenza del bollo.

Il diritto al rimborso per i mesi interi non goduti (almeno 4) è previsto soltanto per i casi di furto e di radiazione in seguito alla rottamazione del veicolo. Non è ammissibile nel caso di radiazione in seguito ad esportazione all’estero.


La domanda di rimborso deve essere presentata esclusivamente attraverso il PORTALE BOLLO AUTO, accedendo alla Sezione CONSULTA ARCHIVIO E FAI UNA RICHIESTA. Le altre modalità di trasmissione (modalità di trasmissione cartacea; e-mail ai seguenti indirizzi: infobollo@regione.veneto.it e risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it) saranno pertanto disattese e le domande eventualmente presentate attraverso questi canali non riceveranno alcuna risposta e non saranno prese in carico dalla Regione.

Se si tratta di un doppio pagamento o di un rimborso per mesi non goduti (rottamazione o furto) si deve selezionare la TARGA di interesse e, dallo STORICO PAGAMENTI, il pagamento per il quale si intende presentare richiesta di rimborso. E' sufficiente compilare i campi disponibili e allegare i documenti richiesti. E' necessario prestare particolare attenzione alla dichiarazione che deve rendere il soggetto che ha fatto direttamente il pagamento, essendo la stessa resa sotto la responsabilità penale del dichiarante ex D.P.R. 445/2000. Attenzione ad allegare sempre la dichiarazione.

Se hai effettuato un pagamento su Targa Errata, dovrai accedere alla Sezione CONSULTA ARCHIVIO E FAI UNA RICHIESTA e da qui formulare una richiesta di rimborso per PAGAMENTO SU TARGA ERRATA. E' necessario comunque disporre della ricevuta di pagamento che dovrà essere allegata prima di cliccare sul tasta "invio".

Se sei un EREDE o un DELEGATO dovrai accedere alla Sezione CONSULTA ARCHIVIO E FAI UNA RICHIESTA e da qui formulare una RICHIESTA DI RIMBORSO PER EREDE/DELEGATO. E' necessario disporre della ricevuta di pagamento che dovrà essere allegata prima di cliccare sul tasto "invio" insieme all'atto di delega redatto su modulo scaricabile nella sezione sottostante con le modalità ivi indicate.

Per importi inferiori a 30,00 euro è esclusa la possibilità di ottenere il  rimborso del bollo auto.

Su IBAN di un conto corrente intestato o cointestato al richiedente il rimborso.

In mancanza di un conto corrente è possibile delegare altro soggetto intestatario di conto corrente a presentare richiesta e a riscuotere il dovuto.


E' possibile delegare altro soggetto a richiedere ed incassare, a tuo nome, l'importo da rimborsare, compilando l'apposito modulo da presentare, a cura del delegato, attraverso il PORTALE BOLLO AUTO.

Se l’auto è stata venduta dopo l’ultimo giorno utile per il pagamento del bollo - UGUP (anche il giorno dopo), il pagamento è dovuto e il rimborso non è spettante.

Se, invece, il pagamento del bollo è avvenuto entro l’ultimo giorno utile per il pagamento del bollo - UGUP, è possibile richiederne la restituzione attraverso il PORTALE BOLLO AUTO.

Occorre pagare nuovamente il bollo alla regione di competenza e presentare la richiesta di rimborso alla regione indicata erroneamente e a cui è già stata versata la tassa.

Potrà presentare un'istanza di rimborso attraverso il PORTALE BOLLO AUTO - servizio “Consulta archivio e fai una richiesta”.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Veicoli storici

A partire dal 1° gennaio2019  gli autoveicoli e i motoveicoli con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni (cosiddetti "storici ultraventennali”) godono di una riduzione della tassa automobilistica pari al 50% dell’importo ordinario, a condizione che:

-         siano in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI;

-         il possesso del certificato di rilevanza storica sia riportato sulla carta di circolazione.

Questa tipologia di agevolazione è usufruibile anche se la trascrizione del certificato di rilevanza storica sulla carta di circolazione avviene nel mese del pagamento.

Se l’intestatario è un privato e non svolge un’attività con rilascio di partita IVA, né il veicolo è intestato a società, l'esenzione è automatica e non deve pagare la tassa automobilistica, ma solo la tassa di circolazione annuale forfettaria di € 28,40 per le auto e di € 11,36 per le moto.

Se, invece, l’intestatario è un libero professionista oppure il veicolo è intestato a società, per beneficiare dell’esenzione e pagare solo la tassa forfettaria di circolazione, è necessario essere impossesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI e che sulla carta di circolazione sia riportato il possesso del certificato di rilevanza storica.

Se il suo motoveicolo ha compiuto30 anni dalla data di immatricolazione, l’importo forfettario della tassa di circolazione è di € 11,36. Se il motoveicolo ha un’anzianità da 20 a 29 anni vedi la faq storici

Se l’intestatario è un privato e non svolge un’attività con rilascio di partita IVA, né il veicolo è intestato a società, deve pagare solo l’importo forfettario di € 28,40 in caso di circolazione.

Se, invece, l’intestatario è un libero professionista oppure il veicolo è intestato a società, si presume l’uso professionale e dunque si deve pagare l’importo nella misura ordinaria, salvo che non si sia in possesso del certificato di rilevanza storica rilasciato dai registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo e Storico FMI  e che sulla carta di circolazione sia riportato il possesso del certificato di rilevanza storica.

Deve versare le tasse arretrate degli ultimi 3 anni di imposta maggiorate del 50 per cento. Il tributo deve essere calcolato in misura piena sulla tariffa ordinaria, pertanto va pagato l'importo ordinario maggiorato del 50%, moltiplicato per 3 volte.

Ovvero sarà necessario:

1. calcolare la potenza massima in kw (nel caso di vecchi libretti, il calcolo andrà effettuato sulla base del numero dei CV x 0,736);

2. applicare la tariffa ordinaria in funzione della direttiva europea rispettata (esempio: per un auto euro 0 kw x € 3,30);

3. aumentare del 50% l'importo ottenuto al punto 2;

4. moltiplicare per tre l'importo ottenuto al punto 3.

 Di seguito viene riportato l'esempio della reiscrizione di un motoveicolo avente potenza massima fino a 11 kw:

-        tariffa ordinaria di un motociclo euro "0" con potenza massima minore di 11Kw : € 28,60;

-        maggiorazione del 50%: € 14,30

-        importo dovuto: (€ 28,60 + € 14.30) * 3 = € 128,70

 Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico sul conto seguente:

 IBAN IT 41 V 02008 02017 000100537110

-        intestato a Regione del Veneto, indicando nella causale la targa, le annualità di riferimento e la dicitura "reiscr art 18".

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Esenzioni per autoveicoli elettrici, ibridi. Veicoli alimentati a gas metano e gas propano liquido (gpl)

Per il  pagamento del bollo l’unica agevolazione prevista è l’applicazione della tariffa pari ad euro 2,84 per ogni kilowatt, compresi quelli eccedenti i 100, a prescindere dalla direttiva euro del veicolo (euro 0, 1, 2, ecc).

Solo per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose l'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto.

Il veicolo è esentato dal pagamento della tassa automobilistica regionale per 3 annualità a partire dalla data di immatricolazione italiana, anche se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero. 

Deve essere pagato il bollo alla scadenza del pagamento che avrebbe il veicolo senza considerare il periodo di esenzione. La scadenza del bollo auto assegnata ad ogni veicolo è rilevabile dal “Portale Bollo Auto”.

E' prevista un'esenzione di 5 anni, a partire dalla data dell’immatricolazione per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico.

Solo per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore elettrico, per il periodo successivo al quinquennio di esenzione, l'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto.


Non è necessario comunicare i dati dell'installazione della doppia alimentazione, poiché vengono trasmessi periodicamente dalla Motorizzazione all'archivio regionale. Per il  pagamento del bollo l’unica agevolazione prevista è l’applicazione della tariffa pari ad euro  2,84 per ogni kilowatt, compresi quelli eccedenti i 100, a prescindere dalla direttiva euro del veicolo (euro 0, 1, 2, ecc).

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
La tassa automobilistica va in prescrizione? Se sì, per quanto tempo devo conservare la prova di pagamento dei bolli?

Il termine di prescrizione coincide con il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. La ricevuta di pagamento si suggerisce venga conservata per almeno 6 anni. 

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Errori nel pagamento della tassa automobilistica

Si deve  regolarizzare la posizione chiedendo la rettifica del pagamento per indicazione di scadenza errata. Sul sito della Regione Veneto, nel PORTALE BOLLO AUTO - servizio “Consulta archivio e fai una richiesta”,  si deve cliccare il pulsante “fai una richiesta”, posto accanto all’indicazione del pagamento errato e scegliere l’opzione “variazione scadenza”.

Si deve regolarizzare la posizione chiedendo la rettifica dei pagamenti per indicazione di targa errata.

Sul sito della Regione Veneto, nel PORTALE BOLLO AUTO - servizio “Consulta archivio e fai una richiesta”,  si deve cliccare il pulsante “fai una richiesta” e selezionare l'opzione “Pagamento su targa errata”. E' possibile in tal modo chiedere di correggere la targa indicando quella giusta.

La correzione può essere richiesta solo se il pagamento è stato effettuato a favore del Veneto.

Si deve pagare nuovamente il bollo alla Regione di competenza e rivolgere la richiesta di rimborso alla Regione indicata erroneamente e alla quale è già stata versata la tassa.

Ad esempio: se la competenza è della regione Veneto ed il pagamento è stato effettuato erroneamente ad altra regione, la tassa andrà pagata nuovamente a favore della regione Veneto e la richiesta di rimborso eventuale andrà rivolta all’altra regione indicata erroneamente. 

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Pagamenti


NO, la normativa attualmente vigente non prevede questa fattispecie.

I pagamenti effettuati possono essere verificati sul PORTALE BOLLO AUTO - servizio “Consulta archivio e fai una richiesta”. ATTENZIONE: per il servizio è necessario autenticarsi. Saranno visibili unicamente i veicoli che sono o sono stati in proprietà oppure in leasing o a titolo di noleggio a lungo termine.

Si informa che, per dimostrare il pagamento della tassa automobilistica, è sufficiente conservare la ricevuta del versamento. La ricevuta può essere in formato digitale o cartaceo e deve essere esibita alla Regione in caso di richiesta. Se la ricevuta è disponibile all’interno dell’App IO, è comunque necessario conservare anche la ricevuta rilasciata dal servizio di pagamento utilizzato (banca, agenzia di pratiche auto, tabaccaio o altri intermediari). 

Il superbollo (addizionale erariale sulle tasse automobilistiche) è di competenza di Agenzia delle Entrate qui di seguito il link alla scheda informativa SUPERBOLLO (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/addizionale-erariale-sulle-tasse-automobilistiche-c.d.-superbollo-/come-quando-e-quanto-versare).

Sì, il servizio “Paga il Bollo” presente nel PORTALE BOLLO AUTO è utilizzabile liberamente. Sarà però necessario nel form di calcolo indicare il codice fiscale dell’intestatario (o dell’utilizzatore in caso di leasing o noleggio a lungo termine).

 

Bolli arretrati possono essere pagati sia dal PORTALE BOLLO AUTO - servizio “Paga il Bollo”, sia tramite i normali canali (agenzie, Lottomatica, poste ed altri PSP abilitati). Bisognerà indicare nel form di calcolo o all’operatore l’anno d’imposta che si intende pagare e la scadenza.

Unico limite è che l’anno di competenza non sia già stato iscritto a ruolo, ovvero affidato per la riscossione ad Agenzia Entrate Riscossione. In questo caso il pagamento dovrà avvenire tramite Agenzia Entrate  Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/).

Per risolvere problemi relativi al pagamento on-line,  si deve contattare il call-center: al servizio “contatti” del PORTALE BOLLO AUTO sono indicate le modalità.

Spesso il problema deriva da un errore sulla scadenza o sulla validità del bollo, indicate nel form di calcolo. Nella sezione relativa ai dati tecnici del veicolo presenti nel portale, è consigliato verificare che la scadenza indicata corrisponda a quella assegnata dal sistema. Si rammenta, inoltre, che essendo una tassa a pagamento anticipato, nel mese di Gennaio, ad esempio, si paga la tassa con scadenza DICEMBRE dell’anno in corso, nel mese di Maggio la scadenza APRILE dell’anno successivo e a settembre la scadenza AGOSTO dell’anno successivo.

Esempi: a gennaio 2022 si paga la scadenza 12/2022; a maggio 2022 si paga la scadenza 04/2023; a settembre 2022 la scadenza 08/2023.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Veicoli in leasing e in noleggio a lungo termine

E’ tenuto al pagamento del bollo l’utilizzatore (locatario) a titolo di leasing. I pagamenti dovranno essere effettuati a favore della regione di residenza dell’utilizzatore del veicolo.Non rilevano accordi differenti contenuti nel contratto al fine del pagamento del bollo da parte della società di leasing.

In caso di acquisto di veicolo in leasing, l’utilizzatore inizia a pagare il bollo auto dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza del medesimo.

Si, il contratto di leasing deve essere annotato al PRA.

E’ tenuto al pagamento del bollo l’utilizzatore del veicolo  con contratto di locazione (noleggio) senza conducente a lungo termine. I pagamenti dovranno essere effettuati a favore della regione di residenza dell’utilizzatore del veicolo.

In caso di noleggio a lungo termine, l’utilizzatore inizia a pagare il bollo auto dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla data di scadenza del medesimo.

Per contratto di locazione (noleggio) a lungo termine senza conducente, s’intende il contratto di durata pari o superiore a dodici mesi.  Se lo  stesso  veicolo  e' stato oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore a un anno conclusi fra le stesse  parti,  comprese  le  proroghe  degli stessi, la durata del contratto e' data dalla somma delle durate dei singoli contratti.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Ho un'auto sottoposta a fermo. Devo comunque pagare il bollo?

Se il veicolo è sottoposto a fermo fiscale (ossia il fermo posto a garanzia di un credito dall’Agenzia Entrate Riscossione o da altri agenti della riscossione), sussiste l'obbligo di pagare la tassa automobilistica.

Se, invece, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo vero e proprio, ossia quello disposto da una autorità di pubblica sicurezza, Carabinieri, Polizia Stradale o Locale, ai sensi dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada, il bollo auto non è dovuto dal periodo d’imposta successivo al fermo.

Domande frequenti
mercoledì 17 novembre 2021
Informazioni generali

Nel caso in cui si verifichi la perdita di possesso del veicolo per rottamazione ed esportazione prima dell’ultimo giorno utile di pagamento, la tassa automobilistica non è dovuta. La perdita del possesso per furto, invece, comporta l’obbligo del pagamento del bollo, ma è previsto il rimborso per le  mensilità successive a quella del furto se sono almeno quattro.

E’ tenuto al pagamento del bollo auto il soggetto che risulti essere proprietario del veicolo nell’ultimo giorno utile per il pagamento del bollo (cd. UGUP), ovvero l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

In caso di radiazione (cancellazione) dal PRA per esportazione entro il mese di immatricolazione o del pagamento, il bollo non è dovuto.

No. E’ tenuto al pagamento del bollo il proprietario intestatario del veicolo.

Il bollo può essere pagato indifferentemente sia dal primo intestatario indicato sulla carta di circolazione (libretto), sia dal cointestatario nella regione di residenza del primo intestatario. L’avviso di scadenza e gli eventuali avvisi di accertamento arrivano al primo intestatario.

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