Informazioni
Se il veicolo è sottoposto a fermo fiscale (ossia il fermo posto a garanzia di un credito dall’Agenzia Entrate Riscossione o da altri agenti della riscossione), sussiste l'obbligo di pagare la tassa automobilistica.
Se, invece, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo vero e proprio, ossia quello disposto da una autorità di pubblica sicurezza, Carabinieri, Polizia Stradale o Locale, ai sensi dell’art. 214 del Nuovo Codice della Strada, il bollo auto non è dovuto dal periodo d’imposta successivo al fermo.