ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'

Informazioni

Dal 02.01.2023 la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per persone con disabilità va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l’apposita sezione del presente PORTALE BOLLO AUTO cui si accede mediante SPID o CIE.

Clicca su Allegati per leggere le guide alla compilazione online della domanda:

- Guida 1 compilazione online per persona con disabilità, familiare o tutore

- Guida 2 compilazione online per delegato


       A CHI SPETTA       

- alla persona con disabilità (ATTENZIONE: NON tutte le disabilità), che risulti UNICA intestataria/locataria/usufruttuaria ecc. del veicolo al PRA, oppure

- al familiare, UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA, che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.

N.B.: la persona con disabilità può essere considerata  di un familiare, quando possiede un reddito complessivo annuo   a 2.840,51 euro, oppure dal 1° gennaio 2019,  a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Ai sensi dell’art. 12, comma 4-ter, del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii. (T.U.I.R.), come da ultimo modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, possono essere considerati familiari fiscalmente a carico, già dall'anno d'imposta 2025, i seguenti soggetti:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

- il figlio, compreso quello nato fuori del matrimonio riconosciuto, il figlio adottivo, affiliato o affidato, e il figlio convivente del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché il figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- l'ascendente (genitore, nonno ecc.)   con il contribuente;

- le ulteriori persone elencate nell'art. 433 del Codice civile   con il contribuente o  non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Esse sono:

• i discendenti del figlio;

• gli adottanti;

• i generi e le nuore;

• il suocero e la suocera;

• i fratelli e le sorelle (anche unilaterali).


-         REQUISITI SOGGETTIVI

L’esenzione è concessa SOLO se:

1) soggetto CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449). In questo caso è necessario l’adattamento del veicolo (* vedi più sotto)

2) soggetto NON VEDENTE O SORDOMUTO (art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342)

3) soggetto CON DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA’ TALE da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

Rientra in questa tipologia il soggetto affetto da sindrome di DOWN (L. 289/2002 e art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

4) soggetto CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTO DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

I suddetti requisiti sanitari (requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5) devono essere stati accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti, i cui verbali di e di , ossia una o più delle . 

In caso contrario, se l’interessato ritiene sussistano i requisiti per il riconoscimento di voci fiscali non riportate nei verbali dalle Commissioni mediche competenti, prima di fare domanda di esenzione dalla tassa automobilistica in Regione dovrà farsi parte attiva e chiedere direttamente all’INPS la rettifica o l’integrazione del /dei verbali. .

Si evidenzia, inoltre, che:

NON BASTA essere in possesso di verbale che riconosca il solo art. 3, comma 3, della legge 104/1992; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle sopra indicate voci fiscali;

NON BASTA neppure essere riconosciuti invalidi civili al 100% o con altra percentuale pur grave di invalidità; occorre anche rientrare in una delle patologie descritte dalle sopra indicate voci fiscali.

N.B.: l’indicazione nei verbali, alla voce fiscale, del solo art. 381 del DPR 495/1992, non dà diritto all’esenzione dal bollo auto, bensì soltanto al contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciabile dal Comune di residenza.


       PER QUALI VEICOLI      

Per un solo veicolo, non cointestato con altre persone, adibito in via esclusiva o prevalente alla mobilità della persona con disabilità, purché in presenza dei seguenti REQUISITI OGGETTIVI:

LIMITI DI CILINDRATA (indicata nella carta di circolazione):

  •  fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina o ibrido
  • fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW, per veicoli con motore elettrico.

TIPOLOGIE DI VEICOLI

1. autovetture (= veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

2. autoveicoli per trasporto promiscuo (= veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o persone e capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

3. autoveicoli per trasporti specifici (= veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)

4. motocarrozzette (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria)

5. motoveicoli per trasporto promiscuo (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente)

6. motoveicoli per trasporti specifici (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo).

* Nel solo caso di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449), è necessario l’ADATTAMENTO DEL VEICOLO (così come disposto dalla Commissione medica competente che ha esaminato il caso) in funzione della minorazione di tipo motorio di cui la persona con disabilità, (anche se trasportata), è affetta. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione. Deve risultare anche dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dalla persona con disabilità abilitata alla guida e munita di patente speciale.

Ai sensi   (Legge di stabilità regionale 2023), l'adattamento non è necessarionel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104…”.

N.B.: il D.Lgs. del 3 maggio2024, n. 62 ha modificato, fra l’altro, l’intero articolo 3 della legge n. 104/1992. In particolare, dal 01.01.2026, su tutto il territorio nazionale e non solo sui territori interessati dalla sperimentazione, al comma3, per disabile con connotazioni di gravità s’intende persona con disabilità che necessita di sostegno intensivo.

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, il veicolo deve essere intestato al richiedente. Non si può, quindi, chiedere l'esenzione per un veicolo di cui non si risulta essere più proprietari al PRA.

AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, è, altresì, necessario che sia ancora in vita la persona con disabilità a favore della quale si chiede l'agevolazione fiscale.


       DOCUMENTAZIONE RICHIESTA      

A) PER PERSONA CON DISABILITA' CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 449/1997)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica pubblica (o integrata presso l'INPS), che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria accertata

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione

(N.B: ai fini dell’esenzione, per persona disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione di minore in condizioni di gravità, il veicolo deve essere adattato. La carta di circolazione deve riportare i dispositivi di guida applicati al veicolo e/o gli adattamenti alla carrozzeria).

3. Copia prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, relativa agli adattamenti previsti per la guida dei veicoli a motore condotti da coloro che hanno la patente speciale (la patente speciale non è richiesta se la persona con disabilità è trasportata e, di conseguenza, non è abilitata alla guida del veicolo).

4. Copia patente speciale, eventualmente rilasciata alla persona con disabilità, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (nel caso in cui la persona con disabilità sia abilitata alla guida del veicolo).

B) NON VEDENTI E SORDI (art. 50, comma 3, L. 342/2000)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato da Commissione medica pubblica (o integrata presso l'INPS), che attesti esplicitamente la condizione di non vedente (sul verbale deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale” o “cieco parziale” o “ipovedente grave”); o sordo (preverbale) o sordomuto;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

C) DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA' TALE DA AVER DETERMINATO IL RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (art. 30, comma 7, L. 388/2000) o soggetto affetto da sindrome di DOWN CON RICONOSCIUTA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

1. Copia verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla commissione medica pubblica, (o integrata presso l’INPS), ove deve risultare esplicitamente la disabilità psichica o mentale. Nel caso di soggetto affetto da Sindrome di Down è sufficiente produrre, ai sensi dell’art. 94, comma 3, della legge 289/2002, il certificato del proprio medico di base attestante la sindrome di Down e il verbale rilasciato dalla competente Commissione medica integrata attestante la sussistenza della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 (N.B. leggasi:  necessità di sostegno intensivo);

2. Copia certificato di attribuzione della indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988 o copia della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità;

3. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

D) PERSONE CON DISABILITA' CON GRAVE LIMITAZIONE ALLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE O AFFETTE DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30,comma 7, L. 388/2000)

1. Copia verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica pubblica (o integrata presso l’INPS), che attesti espressamente che detta disabilità deriva da patologie che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione o da pluriamputazioni;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

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In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se il veicolo è intestato/locato/in usufrutto, ecc. al FAMILIARE richiedente della persona con disabilità, E’ NECESSARIO allegare anche autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito) attestante:

a) il rapporto di parentela con la persona con disabilità;

b) che la persona con disabilità, non figlio né coniuge, è altresì convivente con il richiedente oppure che la persona con disabilità riceve assegni alimentari dal richiedente non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;

c) che la persona con disabilità è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se a presentare la domanda di esenzione, in nome e per conto della persona con disabilità, è il TUTORE o l’Amministratore di Sostegno (ADS), occorre allegare anche:

1) copia del provvedimento di nomina da parte del Giudice Tutelare.


       COME PRESENTARE DOMANDA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO       

Dal 02.01.2023, la domanda di esenzione va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi, attraverso l’apposita sezione del PORTALE BOLLO AUTO cui si accede mediante SPID o CIE.

E’ possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dalla persona con disabilità o dal familiare richiedente, sempre attraverso il Portale, al link https://modulistica-bolloauto.regione.veneto.it/modulistica/Public/Pratiche, anche avvalendosi di un soggetto delegato che, allegando apposita delega sottoscritta dal soggetto richiedente l’esenzione, dovrà accedere mediante il proprio SPID o CIE ed utilizzare l’apposita modulistica ivi presente, nell'apposita sezione dedicata al DELEGATO.

Il richiedente o suo delegato in caso di delega riceverà all'indirizzo PEC da lui indicato, o per raccomandata A/R anticipata via e-mail, apposito provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione, entro120 (CENTOVENTI) GIORNI dalla sua presentazione, (come disposto dalla D.G.R.V. n. 1541 del 30.12.2025), salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione documentale.


       INFORMAZIONI ED ASSISTENZA      

Informazioni ed assistenza si trovano:

1) nell'apposita sezione "Esenzione persone con disabilità" del Portale Bollo Auto della Regione Veneto;

2) agli sportelli regionali attivati nei capoluoghi di provincia ed aperti al pubblico dal MARTEDI' al GIOVEDI' dalle ore 9:30 alle ore 13:00, SOLO PREVIO APPUNTAMENTO da fissare accedendo al Portale, sezione PRENOTAMI.BOLLO ( https://prenotami.bolloauto.org/b ) appositamente dedicataL'utente che ha registrato un appuntamento a sportello sarà previamente contattato telefonicamente da operatore regionale per valutare se il caso può essere efficacemente risolto senza necessità per il contribuente di accedere fisicamente allo sportello (SERVIZIO CHIAMATA) e nel caso di assenza non programmata dell'operatore regionale preposto allo sportello e non sostituibile con altro personale.

Gli indirizzi degli sportelli aperti al pubblico sono i seguenti:

  • Venezia - Santa Croce, 1187

  • Padova - Via degli Scrovegni,9

  • Rovigo – Viale della Pace,1/d

  • Verona - Circonvallazione Oriani, 2M

  • Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 51

  • Treviso - Viale A. De Gasperi, 1

  • Belluno – appuntamenti gestiti solo telefonicamente

3) telefonando al call center regionale 840.848.484 anche da cellulare dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.


       ADEMPIMENTI SUCCESSIVI      

L’esenzione dal bollo auto concessa avrà la durata indicata nel provvedimento o, in assenza di indicazioni, si intenderà rilasciata a tempo indeterminato, purché permangano le condizioni oggettive e soggettive che ne hanno consentito il rilascio: la domanda, pertanto, non andrà reiterata di anno in anno. I beneficiari restano onerati esclusivamente della comunicazione alla Regione, da effettuarsi utilizzando l'apposito MODULO DICHIARAZIONE PERDITA DEI REQUISITI, di qualsiasi variazione (es. trasferimento veicolo, decesso della persona con disabilità, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, perdita dello status di soggetto fiscalmente a carico, ecc.), entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, compreso il nuovo verbale di accertamento di invalidità/handicap in caso di rivedibilità, pena il recupero del bollo auto non esentabile ma non pagato, maggiorato di sanzioni, interessi e spese di notifica.

TRASFERIMENTO ESENZIONE DA UN VEICOLO AD UN ALTRO: in caso di richiesta di trasferimento dell'esenzione da altro veicolo, SE L'ESENZIONE ERA STATA CONCESSA DALL'ALLORA COMPETENTE AGENZIA DELLE ENTRATE, va presentata alla Regione Veneto UNA NUOVA DOMANDA, completa di tutta la documentazione, con le modalità sopra descritte. Se, invece, l'esenzione è stata concessa dalla Regione Veneto, l'utente può utilizzare l'apposito MODULO qui disponibile, da inviare all'indirizzo PEC risorsefinanziarie.tributi@pec.regione.veneto.it (a questo indirizzo è possibile effettuare invii da PEC, oppure da indirizzi di semplice e-mail ordinaria purché accompagnati da un valido documento di identità).

In caso di VEICOLO CON ESENZIONE PROVENIENTE DA ALTRA REGIONE:

il proprietario, o la persona con disabilità, titolari di esenzione rilasciata da altra Regione, a seguito di trasferimento della propria residenza in Veneto, dovranno presentare una nuova domanda di esenzione. Ciò al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione Veneto per la concessione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.


       NORMATIVA E PRINCIPALI CIRCOLARI DI RIFERIMENTO      

Art. 8 L. 449/1997; art. 50 L. 342/2000; art. 30, comma 7, L. 388/2000; L. 104/1992; art. 94, comma 3, L. 289/2002; art. 17, comma 1, lett. f bis) DPR 39/1953; Legge Regione Veneto n. 30 del 23.12.2022 artt. 4 e 8.Circ. Min. Finanze n. 30/E del 27/01/1998, Circ.

MIn. Finanze n. 186/E del 15/07/1998; Risoluzione Agenzia Entrate n.4 del 17.01.2007, Circ. Agenzia Entrate n. 46/E del 11.05.2001, Risoluzione Agenzia Entrate n. 169/E del 04.06.2002.

N.B.: il D.Lgs. del 3 maggio 2024, n. 62 ha modificato, fra l’altro, l’intero articolo 3 della legge n. 104/1992. In particolare, dal 01.01.2026, su tutto il territorio nazionale e non solo sui territori interessati dalla sperimentazione, al comma 3, per disabile con connotazioni di gravità s’intende persona con disabilità che necessita di sostegno intensivo.

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