ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL BOLLO AUTO A FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP

Informazioni

Dal 02.01.2023 la domanda di esenzione dal pagamento del bollo auto per soggetti disabili va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l’apposita sezione del presente PORTALE BOLLO AUTO cui si accederà mediante SPID.

Clicca su Allegati per leggere le guide alla compilazione online della domanda:

- Guida 1 compilazione online per disabile, familiare o tutore

- Guida 2 compilazione online per delegato


       A CHI SPETTA       

- al soggetto disabile (attenzione: non a tutti i disabili), UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA, oppure

- al familiare UNICO intestatario/locatario/usufruttuario ecc. del veicolo al PRA che ha fiscalmente a carico il disabile.

(N.B.: la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un familiare, quando possiede un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure dal 1° gennaio 2019, a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. E’ familiare del disabile: il coniuge; il genitore, anche naturale che abbia riconosciuto il figlio e adottivo.

Anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato; figlio (compreso quello adottivo); genero o nuora; suocero o suocera; fratello o sorella (anche unilaterale); nonno o nonna, purché in questi casi vi sia la convivenza con il disabile).

REQUISITI SOGGETTIVI

L’esenzione è concessa SOLO se:

1) soggetto CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449). Solo in questo caso è necessario l’adattamento del veicolo (* vedi più sotto)

2) soggetto NON VEDENTE O SORDOMUTO (art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342)

3) soggetto CON DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE DI GRAVITA’ TALE da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

Rientra in questa tipologia il soggetto DOWN (L. 289/2002 e art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

4) soggetto CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’ DI DEAMBULAZIONE O AFFETTO DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)

I suddetti requisiti sanitari (requisiti di cui all’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5) devono essere accertati dalle Commissioni mediche pubbliche competenti, i cui verbali di handicap e di invalidità civile devono espressamente riportare le VOCI FISCALI, ossia le norme di legge sopra indicate. In caso contrario, se vi sono i presupposti, è necessario chiedere una rettifica o integrazione alla sede competente dell'Inps.

N.B.: l’indicazione nei verbali del solo art. 381 del DPR 495/1992, non dà diritto all’esenzione dal bollo auto, bensì soltanto al contrassegno di parcheggio per invalidi rilasciato dal Comune di residenza.


       PER QUALI VEICOLI      

Per un solo veicolo, non cointestato, adibito in via esclusiva o prevalente alla mobilità del soggetto disabile, purché in presenza dei seguenti REQUISITI OGGETTIVI:

LIMITI DI CILINDRATA (indicata nella carta di circolazione):

  •  fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina o ibrido
  • fino a 2800 centimetri cubici, per vetture diesel o ibrido
  • di potenza non superiore a 150 kW, per veicoli con motore elettrico.

TIPOLOGIE DI VEICOLI

1. autovetture (= veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

2. autoveicoli per trasporto promiscuo (= veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o personee capaci di contenere al massimo 9 posti, compreso quello del conducente)

3. autoveicoli per trasporti specifici (= veicoli destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo)

4. motocarrozzette (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, equipaggiati di idonea carrozzeria)

5. motoveicoli per trasporto promiscuo (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente)

6. motoveicoli per trasporti specifici (= veicoli a 3 ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo).

* Nel solo caso di soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 27.12.1997 n. 449), è necessario l’ADATTAMENTO DEL VEICOLO in funzione della minorazione di tipo motorio di cui il disabile, (anche se trasportato), è affetto. L’adattamento deve risultare dalla carta di circolazione. Deve risultare anche dalle prescrizioni della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 Codice della Strada, se il veicolo è guidato dal disabile abilitato alla guida e munito di patente speciale.

Ai sensi dell’art. 4 della L.R. del Veneto n. 30 del 23 dicembre 2022 (Legge di stabilità regionale 2023), l'adattamento non è necessario “nel solo caso di minori portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104…”.


       DOCUMENTAZIONE RICHIESTA      

A) PER DISABILE CON RIDOTTE O IMPEDITE CAPACITA’ MOTORIE PERMANENTI (art. 8 L. 449/1997)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato dalla Commissione medica di cui all’art. 4 L 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche, che attesti esplicitamente la ridotta o impedita capacità motoria riconosciuta al disabile

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione

(N.B: ai fini dell’esenzione, per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione di minore in condizioni di gravità, il veicolo deve essere adattato. La carta di circolazione deve riportare i dispositivi di guida applicati al veicolo e/o gli adattamenti alla carrozzeria).

3. Copia prescrizione della commissione medica locale, ai sensi dell’art. 119 del Codice della Strada, relativa agli adattamenti previsti per la guida dei veicoli a motore condotti da coloro che hanno la patente speciale (la patente speciale non è richiesta se il disabile è trasportato e, di conseguenza, non è abilitato alla guida del veicolo).

4. Copia patente speciale, eventualmente rilasciata al disabile, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo (nel caso in cui il disabile sia abilitato alla guida del veicolo).

B) NON VEDENTI E SORDI (art. 50, comma 3, L. 342/2000)

1. Copia verbale di handicap/invalidità, rilasciato da Commissione medica pubblica di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992 o da altre Commissioni mediche pubbliche equipollenti, che attesti esplicitamente la condizione di non vedente (sul verbale deve risultare espressamente una delle seguenti diciture: “cieco totale” o “cieco parziale” o “ipovedente grave”); o sordo (preverbale) o sordomuto;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

C) DISABILITA’ PSICHICA O MENTALE GRAVE (art. 30, comma 7, L. 388/2000) e soggetto affetto da sindrome di DOWN

1. Copia verbale di accertamento dell’invalidità emesso dalla commissione medica pubblica, (o integrata presso l’INPS), ove deve risultare esplicitamente la disabilità psichica o mentale. Nel caso di soggetto affetto da Sindrome di Down è sufficiente, ai sensi dell’art. 94, comma 3, della legge 289/2002, anche il certificato del proprio medico di base attestante la sindrome di Down e la sussistenza della situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992;

2. Copia certificato di attribuzione della indennità di accompagnamento di cui alle leggi 18/1980 e 508/1988 o copia della sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU (consulente tecnico d’ufficio nominato dal Giudice) che ha riconosciuto tale indennità;

3. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

D) DISABILI CON GRAVE LIMITAZIONE ALLA DEAMBULAZIONE O AFFETTI DA PLURIAMPUTAZIONI (art. 30,comma 7, L. 388/2000)

1. Copia verbale di accertamento emesso dalla Commissione medica presso la ASL o da quella integrata presso l’INPS di cui all’art. 4 della legge n. 104/1992, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della citata legge n. 104/1992 e che tale handicap deriva da patologie che comportano una grave limitazione permanente della deambulazione o da pluriamputazioni;

2. Copia carta di circolazione del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

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In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), se il veicolo è intestato/locato/in usufrutto, ecc. al FAMILIARE richiedente del disabile, E’ NECESSARIO allegare anche autocertificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 (utilizzando esclusivamente il modello scaricabile dal sito) attestante:

a) il rapporto di parentela con il disabile;

b) che il disabile, non figlio né coniuge, è altresì convivente con il richiedente oppure che il disabile riceve assegni alimentari dal richiedente non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;

c) che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo di cui si chiede l’esenzione.

In tutti i suddetti casi (A, B, C, D), qualora a presentare la domanda di esenzione, in nome e per conto del disabile, sia il TUTORE o l’Amministratore di Sostegno (ADS), occorre allegare anche:

1) copia del provvedimento di nomina da parte del Giudice Tutelare.


       COME PRESENTARE DOMANDA E TERMINE DEL PROCEDIMENTO       

Dal 02.01.2023, la domanda di esenzione va presentata alla Regione del Veneto – Direzione Politiche Fiscali e Tributi attraverso l’apposita sezione del PORTALE BOLLO AUTO cui si accede mediante SPID.

E’ possibile presentare la domanda compilata e sottoscritta dal disabile o dal familiare richiedente, sempre attraverso il Portale, anche avvalendosi di un soggetto delegato che, allegando apposita delega sottoscritta dal soggetto richiedente l’esenzione, dovrà accedere mediante il proprio Spid ed utilizzerà l’apposita modulistica ivi presente.

Il richiedente o suo delegato in caso di delega riceverà, per pec o raccomandata, anticipata via e-mail, apposito provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione, ENTRO 90 GIORNI dalla sua presentazione, salvo sospensione del termine in caso di necessità di integrazione della documentazione allegata.


       INFORMAZIONI ED ASSISTENZA      

Informazioni ed assistenza si trovano:

1) nell'apposita sezione "Esenzione portatori di handicap" del Portale Bollo Auto della Regione Veneto;

2) agli sportelli regionali attivati nei capoluoghi di provincia ed aperti al pubblico tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30, solo previo appuntamento da fissare al portale PRENOTAMI.BOLLO nella apposita sezione dedicata. Gli operatori potranno ricontattare l'utente che ha registrato un appuntamento.

Gli indirizzi degli sportelli aperti al pubblico sono i seguenti:

  • Venezia - Santa Croce, 1187

  • Padova - Via degli Scrovegni,9

  • Rovigo – Viale della Pace,1/d

  • Verona - Circonvallazione Oriani, 2M

  • Vicenza - Contrà Mure San Rocco, 51

  • Treviso - Viale A. De Gasperi, 1

  • Belluno – Via Caffi, 33

3) telefonando al call center regionale 840.848.484 anche da cellulare (costo fisso € 0,10) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.


       ADEMPIMENTI SUCCESSIVI      

Una volta concessa l’esenzione, purché permangano le condizioni che l’hanno determinata, i soggetti esonerati dal pagamento del bollo auto non devono presentare domanda ogni anno. Tuttavia, devono comunicare alla REGIONE VENETO attraverso il Portale, mediante apposita dichiarazione di perdita dei requisiti qualsiasi variazione (es. trasferimento veicolo, decesso del soggetto disabile, modifica/eliminazione adattamento veicolo, perdita requisiti sanitari, ecc.), entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, compreso il nuovo verbale di accertamento di invalidità/handicap in caso di rivedibilità, pena il recupero del bollo auto non pagato, maggiorato di sanzioni ed interessi.

In caso di VEICOLO CON ESENZIONE PROVENIENTE DA ALTRA REGIONE:

il proprietario, o il disabile, titolari di esenzione rilasciata da altra Regione, a seguito di trasferimento della propria residenza in Veneto, dovranno presentare una nuova domanda di esenzione. Ciò al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente nella Regione del Veneto per la concessione dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.


       NORMATIVA E PRINCIPALI CIRCOLARI DI RIFERIMENTO      

Art. 8 L. 449/1997; art. 50 L. 342/2000; art. 30, comma 7, L. 388/2000; L. 104/1992; art. 94, comma 3, L. 289/2002; art. 17, comma 1, lett. f bis) DPR 39/1953; Legge Regione Veneto n. 30 del 23.12.2022 artt. 4 e 8.Circ. Min. Finanze n. 30/E del 27/01/1998, Circ.

MIn. Finanze n. 186/E del 15/07/1998; Risoluzione Agenzia Entrate n.4 del 17.01.2007, Circ. Agenzia Entrate n. 46/E del 11.05.2001, Risoluzione Agenzia Entrate n. 169/E del 04.06.2002.